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Decalogo dello sciatore

Tutto il bello del divertirsi con la sicurezza dei nostri maestri

DECALOGO DELLO SCIATORE

Sono regole di carattere comportamentale, per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci, evitare pericoli alle persone e prevenire danni. Gli utenti delle piste sono tenuti a osservare queste regole anche per evitare sanzioni di nature civile e penale.

1. Rispetto per gli altri.

Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.


2. Padronanza della velocità e del comportamento.

Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all’intensità del traffico.


3. Scelta della direzione.

Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.


4. Sorpasso.

Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.


5. Immissione ed incrocio.

Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.


6. Sosta.

Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.


7. Salita.

In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.


8. Rispetto della segnaletica.

Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l’obbligo del casco per i minori di 14 anni.


9. Soccorso.

Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.


10. Identificazione.

Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne e’ testimone e’ tenuto a dare le proprie generalità.